Il permesso retribuito per malattia è un diritto dei lavoratori. Dietro presentazione di un certificato medico, redatto dal proprio dottore di famiglia, il lavoratore può evitare di recarsi al lavoro mantenendo la propria retribuzione, in caso di malessere accertato.
D’altro canto, il datore di lavoro ha il diritto di controllare l’effettiva necessità del dipendente di stare a casa, quindi lo strumento che la legge gli fornisce è la visita fiscale.
Quest’ultima consiste nell’inviare al domicilio del lavoratore malato un medico, che possa accertarsi dell’effettivo bisogno del periodo di riposo prescritto. Il medico fiscale ha facoltà di modificare il numero dei giorni di assenza o di interrompere la malattia, nel caso di irregolarità.
Il nuovo Cdm per i lavoratori pubblici
Guida
Il 1° settembre 2017 entrerà in vigore il nuovo decreto Madia, che modificherà il sistema di controllo fiscale sui dipendenti pubblici.
Fino ad oggi, i medici preposti per gli accertamenti domiciliari di effettiva malattia erano di competenza delle Asl. Con l’entrata in vigore del nuovo testo, passeranno sotto la gestione diretta dell’Inps. La nuova legge prevede un allineamento tra misure di visita fiscale privata e statale e verterà, principalmente, sul parificare le misure di giudizio e gli orari di reperibilità.
Cosa comporta il nuovo decreto?
Questo servirà a garantire un più attento monitoraggio del comportamento dei dipendenti statali e a circoscrivere, combattere e limitare i fenomeni dei falsi certificati, dei periodi di malattia presi senza necessità effettiva, dei furbi del cartellino e dell’assenteismo.
Misure importanti, con cui lo Stato cercherà di garantire un miglior servizio degli Enti Pubblici ed una più alta funzionalità e qualità delle presenze sul territorio.
Le categorie di lavoratori interessate
La categorie di dipendenti che rientrano nel Cdm sono tutte quelle che lavorano per la Pubblica Amministrazione.
- Forze dell’Ordine: polizia, carabinieri, vigili del fuoco, militari, guardia di finanza, polizia penitenziaria, vigili
- Insegnanti e personale scolastico: maestri, educatori, professori, bidelli e personale amministrativo di scuole pubbliche, diurne o serali
- Personale di Pubblica Amministrazione: impiegati e personale collaborante assunto in tutti gli Enti Statali, tra cui Comuni, Regioni, Enti Locali
- Medici, personale infermieristico, personale paramedico e personale sanitario in organico presso strutture sanitarie statali quali ospedali, studi medici di base, consultori, guardie mediche
- Impiegati ministeriali, di agenzie fiscali, INAIL e INPS
Le nuove fasce orarie per le visite fiscali 2017
Uno dei cambiamenti fondamentali previsti dal decreto Madia riguarda la riorganizzazione degli orari in cui è possibile che il dipendente pubblico malato riceva la visita fiscale domiciliare.
Dall’1 settembre 2017 gli orari di reperibilità saranno identici a quelli dei lavoratori privati: tutti i giorni, festivi inclusi, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.
I controlli saranno più serrati e potranno essere multipli nel corso del periodo di malattia. Quindi, l’aver ricevuto la visita fiscale il giorno prima, non garantisce l’esenzione di altri controlli nei giorni successivi.
Eccezioni previste
Non tutti i lavoratori in malattia sono tenuti a farsi trovare in casa negli orari pre-stabiliti. Esistono casi personali che fanno eccezione e sono i seguenti.
- Certificata visita specialistica o di controllo
Il lavoratore malato può non farsi trovare a casa se, negli orari preposti, si trova presso un medico per controllo o accertamenti. In questo caso dovrà presentare un certificato, firmato dallo specialista, corredato di orario o il foglio pre-stampato rilasciato dall’ospedale in fase di accettazione.
- Assenza per terapie
Se il dipendente deve recarsi presso l’ospedale o lo studio medico di competenza per sottoporsi a terapia medica, può non essere reperibile per la visita fiscale, presentando la certificazione relativa.
- Ritiro di referti ed acquisto di farmaci urgenti: il dipendente malato può giustificare un’assenza dal proprio domicilio in orario di visita fiscale se si è recato a ritirare dei referti di esami o ad acquistare farmaci, presentando i suddetti referti o gli scontrini della farmacia
- Cure urgenti: necessità di recarsi in pronto soccorso
Inoltre, non sono tenuti alla reperibilità: gli invalidi, gli infortunati sul lavoro, le vittime di malattia professionale o psicologiche.
Sanzioni previste per chi non rispetta l’obbligo di reperibilità
Il lavoratore che non viene trovato al proprio domicilio per controllo fiscale, nelle fasce orarie di competenza, e non può giustificare la sua assenza, incorrerà nelle seguenti sanzioni.
- Sospensione del 100% della retribuzione giornaliera, se l’inadempienza avviene nei primi 10 giorni di malattia
- Sospensione della metà, ovvero il 50%, della retribuzione quotidiana prevista, se l’irregolarità viene rilevata nel periodo successivo ai 10 giorni di malattia
- Licenziamento con o senza preavviso se si pongono le condizioni.
Condizioni che giustificano il licenziamento
Si tratta di casi in cui il medico legale si accorge che:
- la malattia non è necessaria
- è stata concessa senza motivazione
- i certificati sono falsi e recidivanti
- il lavoratore non si fa trovare per più volte in casa nell’orario di visita.