Il superbonus 110% può essere considerata come una misura abbastanza ampia e complessa che è stata oggetto di diverse modifiche prima della conversione in legge del Decreto Rilancio. L’ultimo passo, prima della definitiva approvazione, è l’esame presso il Senato dove si prevede un’approvazione abbastanza celere, entro il 18 luglio, e senza ulteriori modifiche. Ma cerchiamo di capire in che cosa consiste questa misura, quali sono le agevolazioni previste e i soggetti che possono usufruirne.
Chi sono i destinatari del provvedimento
Guida
Il superbonus 110% rappresenta una nuova detrazione prevista dall’articolo 119 del Decreto Rilancio relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia che rispondono a deteminati requisiti e che devono essere realizzati tra il giorno 1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021; questo termine è prorogato di sei mesi se gli interventi di riqualificazione sono effettuati sugli istituti autonomi case popolari (IACP). Il credito derivante dalla detrazione potrà essere ceduto sia alle aziende che si occupano dei lavori di ristrutturazione sia alle banche o si potrà ottenere come sconto in fattura da recuperare entro 5 anni anziché nei 10 previsti nelle precedenti detrazioni.
I destinatari di questa misura sono le persone fisiche, purché non titolari di reddito d’impresa, i condomini, gli IACP, cooperative di abitazione, enti del terzo settore, associazioni e società sportive dilettantistiche. Le ultime modifiche hanno esteso la possibilità di usufruire del superbonus 110 anche alle seconde case e non soltanto alle prime abitazioni, con l’eccezione però di alcune categorie catastali, ossia di quelle considerate come abitazioni di lusso, quali ad esempio ville e castelli. Altra modifica importante è quella relativa alla possibilità per ogni contribuente di poter usufruire del superbonus 110 al massimo su due unità immobiliari.
Quali sono gli interventi ammessi
L’ampia gamma degli interventi di riqualificazione edilizia può essere ricondotta a due principali filoni:
- isolamento termico
- sostituzione degli impianti di climatizzazione esistenti
Nel primo ambito rientra l’isolamento termico vero e proprio della struttura dell’unità abitativa, intentendo non solo le pareti verticali o orizzontali ma anche quelle oblique; l’intervento di isolamento termico più comune è quello che prevede l’applicazione sulle pareti di una unità immobiliare del cosiddetto cappotto termico, ossia un pannello di materiale isolante e altri materiali in grado di garantire un sufficiente isolamento termico in qualsiasi stagione dell’anno.
Il secondo tipo di intervento, invece, prevede la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione, pompe di calore o collettori solari. Per i comuni che non sono raggiunti dagli impianti di metanizzazione, è prevista anche la possibilità di installare una caldaia a biomassa in classe 5 stelle.
Tra gli interventi di edlilizia ammessi, ci sono anche le spese relative ai lavori antismici, con esclusione delle zone meno pericolose.
I cosiddetti lavori trainati
Sono ammesse alla detrazione del superbonus 110 anche una serie di ulteriori interventi per i lavori trainati, ossia per quelle spese che trovano giustificazione in uno delle due macrocategorie indicate in precedenza. Rientrano ad esempio in questa categoria di spesa quelle relative agli impianti fotovoltaici, ai sistemi di accumulo o alle torrette per la ricarica dei veicoli elettrici, nonché tutti gli interventi di efficienza energetica, compresi nell’ecobonus.
Ulteriori condizioni per usufruire del superbonus 110
Una delle condizioni più importanti per poter usufruire della detrazione prevista dal superbonus 110 è quella che gli interventi effettuati assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o, qualora questo non fosse possibile, di portare l’abitazione alla migliore classe energetica possibile. Il miglioramento della classe energetica deve essere appurato da un tecnico abilitato, attraverso un attestato di prestazione energetica (APE) redatto prima e dopo i lavori di ristrutturazione edilizia; inoltre tutti gli interventi di riqualificazione energetica devono rispettare i requisiti indicati nella previsione normativa.
Anche le spese ammissibili hanno un limite massimo da dover rispettare; per l’isolamento termico, abbiamo:
- € 50000 per gli edifici unifamiliari o le villette
- € 40000 per gli edifici composti da due a otto unità
- € 30000 per i condomini di grandi dimensioni
Allo stesso modo per la sostituzione degli impianti di climatizzazione avremo i seguenti massimali di spesa:
- € 30000 per le abitazioni singole
- € 20000 per gli edifici composti da due a otto unità
- € 15000 per i condomini di grandi dimensioni
Bisogna inoltre precisare che per il fotovoltaico e le batterie, il superbonus 110 non è cumulabile con altri incentivi nazionali, regionali o comunitari; inoltre per poter ottenere l’agevolazione è previsto anche l’obbligo di cedere al GSE l’eventuale energia prodotta non consumata e che non risulti necessaria per l’autoconsumo.
Operatività del superbonus 110
Affinché il superbonus 110 sia pienamente operativo, è necessario attendere l’emissione di due provvedimenti importanti, ossia la circolare dell’Agenzia delle entrate e il decreto attuativo del ministero dello Sviluppo economico. Il primo dovrà stabilire i meccanismi di cessione del credito mentre il secondo gli aspetti tecnici.