Ristrutturazioni e riqualificazione energetica

Detrazione 55

L’ultima Legge Finanziaria ha stabilito la possibilità, per i contribuenti che effettuino pratiche di ristrutturazione finalizzate alla riqualificazione energetica delle loro abitazioni e di edifici di loro proprietà, di deduzione dei costi sostenuti dalle dichiarazione dei redditi, con esenzione dal pagamento dell’IRPEF, per i soggetti privati, e IRES per le imprese, pari a ben il 55% dei dei costi di ristrutturazione sostenuti.

Il documento della Finanziaria riferisce le deduzioni ad alcuni interventi specifici di ristrutturazione realizzati in vista del risparmio energetico, fornendo una lista precisa degli interventi ritenuti meritevoli di detrazione, fra cui sono inclusi :

  1. gli interventi finalizzati alla diminuzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
  2. quelli in vista del miglioramento dell’efficienza termica dell’edificio, fra cui sono specificate la realizzazione di finestre, con i relativi infissi per isolamento termico, le coibentazioni, pavimenti isolanti;
  3. l’installazione dei pannelli solari fotovoltaici;
  4. lavori per la sostituzione degli impianti per la climatizzazione nella stagione invernale. 

Nella legge vi sono una serie di specificazioni ai differenti casi di ristrutturazione.

Innanzitutto la detrazione di applica a tutti gli edifici preesistenti, anche collocati in aree rurali appartenenti a qualunque categoria catastale: le esenzioni sono tali anche per i locali nei quali venga svolta un’attività professionale o industriale, purchè l’iscrizione al catasto, per questi edifici, sia già stata effettuata.

La conseguenza di questa specificazione è che la detrazione fiscale delle spese in termini fiscali non si possa applicare agli edifici di nuova costruzione o costruzione recente, tali non risultare che siano iscritti al catasto, i quali sono automaticamente sottomessi alla normativa Europea relativa al risparmio energetico.

Sono, poi in particolare destinati al finanziamento statale quegli interventi di ristrutturazione che si applichino a quegli edifici dotati già di impianto di riscaldamento tradizionale, tranne nel caso si decida ri ristrutturare in vista dell’installazione di pannelli solari.

Sono beneficiari poi de finanziamenti quegli interventi di ristrutturazione che prevedano l’installazione, nel caso di frazionamento dello spazio in diversi ambienti, di un unico impianto centralizzato.

E infine i benefici fiscali sono riservati a tutti soli interventi di ristrutturazione, escludendo invece i lavori di ampliamento di un locale.

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