Rimborso IVA: cosa cambia con l’entrata in vigore del decreto 193/2016
Guida
Con l’entrata in vigore del Dl 193/2016 verranno introdotte alcune importanti novità in merito ai rimborsi IVA per l’anno 2017. Dal prossimo anno verrà infatti aumentata la soglia limite entro la quale può essere erogato il rimborso del credito IVA. La soglia rimborsi IVA raggiungerà quindi il limite massimo di 30 mila euro.
In questo modo, i contribuenti possono ottenere la restituzione di credito IVA fino a 30 mila euro senza presentare documenti come attestazioni di solidità patrimoniale, visto di conformità, DURC o documenti relativi alla continuità aziendale.
Ma cosa cambierà esattamente con la conversione e l’entrata in vigore del decreto 193/2016? La nuova norma relativa ai rimborsi IVA 2017 semplificherà l’erogazione del credito IVA in favore di coloro che non superano la soglia di 30 mila euro.
Pagamento credito IVA: la soglia limite passa da 15 a 30 mila euro
All’interno del decreto fiscale è infatti presente una norma che prevede che a partire dall’entrata in vigore dello stesso, collegato alla Legge di Bilancio, la soglia limite sotto la quale il credito IVA viene erogato senza che il contribuente debba presentare particolari documenti cresce da 15 a 30 mila euro.
È necessario precisare però che l’aumento della soglia rimborsi IVA a 30 mila euro (il doppio rispetto ai 15 mila euro attuali) non vale per le compensazioni IVA. Nello specifico, con l’entrata in vigore della nuova norma i contribuenti si distingueranno in tre categorie, come riportato di seguito.
Rimborsi IVA 2017: le tre categorie per il rimborso credito
Per i crediti che non superano la soglia di 30 mila euro, il cosiddetto rimborso libero, ossia senza necessità di svolgere ulteriori adempimenti, spetta anche ai soggetti ritenuti a rischio ai sensi dell’articolo 38 bis, del DPR n. 633/72.
Rientrano in questa categoria le neo imprese (a meno che non siano start up innovative) che sono in attività da meno di 2 anni. In questi casi, però, la concessione del rimborso IVA può essere ostacolata dalla presenza di eventuali carichi pendenti.
Passando ai rimborsi IVA superiori a 30 mila euro, in questi casi il contribuente deve richiedere il visto di conformità crediti Iva, oppure in alternativa la prestazione di garanzia, ma solo se il contribuente non rientra tra i soggetti che sono considerati a rischio.
In questa ipotesi, le domande di rimborsi IVA devono essere corredate dai seguenti documenti:
- Visto di conformità;
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Quest’ultima deve attestare la sussistenza contemporanea di tre elementi: solidità patrimoniale, mantenimento del controllo e continuità aziendale.
Troviamo infine i rimborsi IVA superiori a 30 mila euro richiesti da contribuenti a rischio (ai sensi dell’articolo 38 bis, del DPR n. 633/72) o da quanti, pur non essendo tra le categorie considerate a rischio, non provvedono a presentare il visto e le attestazioni di cui sopra.
Per i contribuenti che appartengono a queste categorie, l’unica possibilità per ottenere rimborsi IVA con importi superiori a 30 mila euro è di presentare una garanzia che può essere bancaria, assicurativa o rappresentata da denaro investito in titoli di Stato.
Troviamo infine i contribuenti che sono esclusi dal dover presentare le garanzie. Ricordiamo infatti che in base ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, non sono tenuti a richiedere la garanzia i soggetti che hanno interamente soddisfatto avvisi di accertamento, o rettifiche che sono state notificate nei 2 anni precedenti la richiesta di rimborso dell’IVA.
Sempre in base a quanto reso noto dall’Agenzia delle Entrate, non sono tenuti a presentare garanzie nemmeno i contribuenti che richiedono la restituzione di un credito Iva che è stato maturato durante il periodo di liquidazione, poiché non è ancora avvenuta la cessazione dell’attività.