Requisiti per certificazione energetica, pubblicato l’elenco dei soggetti abilitati. Il DPR n. 75 è entrato in vigore Il 12 luglio 2013. Il decreto fa luce su quali siano gli effettivi requisiti professionali richiesti e i criteri di accreditamento necessari per l’indipendenza di professionisti ed organismi professionali a cui sarà possibile affidare la certificazione energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti di climatizzazione presenti negli stessi edifici.
Il DPR n. 75 riforma interamente la disciplina della certificazione energetica e, soprattutto, pone fine a tutta quella confusione che si era creata con il mancato recepimento della direttiva europea, da parte dell’Italia. Per la questione dei professionisti che si occuperanno della certificazione energetica, il decreto presidenziale prevede due strade alternative.
Requisiti per certificazione energetica, chi è abilitato? Sono da considerarsi abilitati sia i soggetti che possiedono competenze, intese come titoli di studio, relative alla materia da trattare, sia quei soggetti che pur non essendo in possesso di competenze sufficienti all’esercizio della professione di certificatore energetico, si certificano come tali attraverso un corso di formazione integrativo.
Non sono soggetti al corso di abilitazione, in quanto da considerarsi già abilitati ai fini dell’attività, coloro che sono abilitati alla progettazione di edifici ed impianti e gli iscritti ai relativi ordini o collegi professionali. Sono da considerarsi abilitati, inoltre, sia tutti i laureati che possiedono una laurea in agraria, scienze forestali, ingegneria o architettura, sia tutti i diplomati che sono periti industriali, geometri e periti agrari.