Negoziazione Assistita Obbligatoria: Guida alla nuova procedura

Diritto

L’istituto della negoziazione assistita, introdotto con la l. 162/2014, di conversione del d.l. 132/2014, mira a portare il contenzioso fuori dalle aule di tribunale, per contenere l’afflusso dei processi e costituire una valida alternativa stragiudiziale alla consueta risoluzione dei conflitti.

Convenzione di Negoziazione Assistita: Il primo passo

Scopo della negoziazione assistita, è ottenere un accordo tra le parti in lite, per comporre la controversia, senza dovere ricorrere all’ordinario giudizio di merito. Con la convenzione di negoziazione, le parti in lite concordano di cooperare in buona fede e lealtà, al fine di risolvere in via amichevole la causa, con l’assistenza di avvocati.

La convenzione di negoziazione assistita, deve contenere:

  • Il termine concordato dalle parti per il compimento della procedura (che non può essere inferiore ad un mese e superiore a tre, salvo proroga su richiesta congiunta delle parti);
  • L’oggetto della questione, che non può riguardare diritti indisponibili e fatti in materia di lavoro.

Per la validità giuridica, occorre la forma scritta, da concludersi con l’assistenza di uno o più avvocati, che certificano le sottoscrizioni delle parti all’accordo di convenzione, sotto la propria responsabilità professionale.

Qual è il procedimento?

L’iter procedimentale ha avvio, nel momento in cui l’avvocato, informa il proprio cliente, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita. La parte che accetta di intraprendere la procedura, invia alla controparte, per mezzo del proprio legale, l’invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita, debitamente sottoscritto, con l’indicazione dell’oggetto della controversia e l’avvertimento che, in caso di mancata risposta entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito, o di rifiuto, esso costituirà motivo di valutazione in sede giudiziale, ai fini dell’addebito delle spese di giudizio, della condanna al risarcimento del danno per lite temeraria e di esecuzione provvisoria.

Con la comunicazione dell’invito alla controparte, viene interrotto il decorso della prescrizione e la decadenza; Quest’ultima può essere interrotta una sola volta e in caso di rifuito, mancata accetazione dell’invito o dell’accordo, ricomincia a decorrere il termine per il ricorso alle forme ordinarie di tutela giudiziale.

Se l’invito viene accettato, si apre la procedura di negoziazione, la quale:

  • se ha esito negativo, gli avvocati dovranno redigere dichiarazione di mancato accordo;
  • se ha esito positivo, occorrerà la sottoscrizione dalle parti e dei loro difensori, che certificheranno le relative firme e la conformità all’ordine pubblico e alle norme imperative dell’accordo.

L’accordo così raggiunto, costituisce titolo esecutivo.

Negoziazione Assistita Obbligatoria: In quali casi?

Riguarda alcune ipotesi, per le azioni riguardanti il risarcimento del danno da circolazione dei veicoli e natanti e per le domande di pagamento di somme, non eccedenti € 50.000 e non rientranti tra le controversie assoggettate alla disciplina della mediazione obbligatoria. In tutti questi casi, l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita, è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

L’improcedibilità della domanda di controparte, deve essere eccepita non oltre la prima udienza, dal convenuto, a pena di decadenza, oppure d’ufficio dal giudice. Nel caso in cui la negoziazione assistita sia in corso, nelle more del procedimento, il giudice fisserà la data dell’udienza successiva, dopo la scadenza del termine fissato dalle parti per l’esperimento della negoziazione assistita.

Di contro, nel caso in cui questa non risulti esperita, il giudice, oltre a provvedere alla fissazione dell’udienza successiva, assegna alle parti quindici giorni di tempo per provvedere all’invito.
Se all’invito consegue un rifiuto o una mancata risposta, la condizione di procedibilità può considerarsi soddisfatta.

La negoziazione assistita in materia di separazione tra coniugi

Si tratta della residuale ipotesi di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio. In questo caso, tramite la convenzione di negoziazione, i coniugi possono giungere ad una soluzione consensuale di separazione, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, nonchè di eventuali modifiche alle condizioni di separazione o divorzio già in essere.

Se i coniugi non hanno figli, l’accordo eventualmente raggiunto sarà sottoposto al vaglio del procuratore della Repubblica, il quale, in assenza di irregolarità, comunica il nulla osta agli avvocati delle parti. In presenza di figli, l’autorizzazione spetta al pm, al quale occorre trasmettere l’accordo entro dieci giorni dalla conclusione dello stesso. Una volta autorizzato, l’accordo è equiparabile agli analoghi provvedimenti, che definiscono la materia in sede giudiziale.

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