Interventi detrazioni fiscali: quando è possibile usufruire dei bonus? Sono state introdotte delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica. Lo scopo di tali misure è di limitare il fenomeno dell’evasione fiscale, assai diffuso nel campo dell’edilizia, promuovendo al contempo questo ambito economico, centrale nella nostra economia. Cerchiamo di comprendere insieme quali sono gli interventi detrazioni fiscali ammessi.
I lavori che rientrano nella detrazione, pari al 50% per quanto attiene le spese sostenute fino al 30 giugno 2013, e al 36% delle spese successive a tale data, sono riportati nell’articolo 3 d.p.r. 380/2001 e interessano gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione eseguiti sulle singole unità immobiliari di tipo residenziale e loro pertinenze.
Nel caso di interventi di manutenzione ordinaria sono detraibili solo se eseguiti sulle parti comuni di edifici condominiali. Grazie al d.l. 201/2011 possono godere della detrazione anche le operazioni utili alla ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati inseguito a interventi calamitosi, anche se non presenti nell’art. 3 del D.P.R. 380/2011. L’immobile deve però ricadere in un’area per la quale è stato decretato lo stato d’emergenza.
Anche nell’eliminazione di barriere architettoniche possiamo godere della detrazione. Non solo. Sono agevolati persino i lavori che favoriscano, mediate la robotica o qualunque altra forma di tecnologia, la mobilità di persone con gravi handicap fisici.
Sono agevolabili le attività di bonifica amianto e prevenzione degli infortuni domestici. Interventi eseguiti su edifici volti a offrire una maggiore sicurezza degli occupanti, come anche la sostituzione di un tubo del gas o la riparazione di un impianto mal funzionante, il montaggio di vetri antinfortunio o l’installazione di un corrimano.
Abbiamo la facoltà, inoltre, di portare in detrazione quelle misure di sicurezza statica e antisismica eseguite su parti strutturali degli edifici. La detrazione riguarda anche gli oneri economici sostenuti per ottenere la documentazione necessaria ad attestare la sicurezza statica dell’edificio, nonché per gli interventi necessari a conseguirla. Agevolati anche i lavori di cablatura degli edifici e quelli per il contenimento dell’inquinamento acustico.
Sono accettate anche le spese per prestazioni professionali per la progettazione e l’ottenimento dei permessi comunali, oltre a quelle perizie e sopralluoghi. Lo sono le spese per l’acquisto dei materiali. Infine, sono comprese le spese per il pagamento degli oneri di urbanizzazione e di bolli e diritti di segreteria.
In merito alla detrazione 55%, sono agevolabili gli interventi eseguiti sulle superfici verticali (pareti e finestre) ed orizzontali (solai e tetti) degli edifici, confinanti con l’esterno o con parti dell’edificio non riscaldate (ad esempio le scale). Fanno parte di tale categoria anche gli interventi su infissi esterni e portoni d’ingresso, a condizione che siano rivolti verso l’esterno o verso parti non riscaldate.
La detrazione 55% riguarda anche i pannelli solari impiegati per la produzione di acqua calda per uso domestico. Risultano assimilabili anche i sistemi termodinamici a concentrazione solare sfruttati per la produzione di acqua calda. Mentre se il sistema termodinamico produce sia energia elettrica che termica, si può detrarre solo la parte di spesa relativa alla produzione di energia termica.