L’infortunio è una delle casistiche di interruzione del rapporto di lavoro più comune: ne consegue una appropriata procedura per la corretta gestione delle comunicazioni agli enti preposti quali INAIL e datore di lavoro da parte del lavoratore infortunato. Propedeutico alla gestione è però utile capire quando si può parlare correttamente di infortunio e quando invece si può parlare di altro evento che sospende il corretto svolgimento del rapporto di lavoro.
Definizione di Infortunio sul Lavoro
Guida
L’infortunio si caratterizza per una natura originaria da causa improvvisa e violenta avvenuta in ambiente e situazioni inerenti al proprio lavoro. Tale causa deve produrre inabilità permanete o temporanea al lavoro. Con causa violenta si intendono quindi quelle cause traumatiche accidentali che non consentono una ripresa immediata del lavoro, ma che producono invece una sospensione.
Questa distinzione che può sembrare apodittica, evita confusione con l’altra causa di sospensione dal lavoro assimilabile, ovvero la malattia, la quale non prevede necessariamente una causa originaria “violenta” e può trarre origine anche la di fuori del contesto lavorativo.
Stesso discorso vale come distinguo per quanto riguarda il concetto di infortunio e quello di malattia professionale: se è vero che quest’ultima trae origine sul luogo di lavoro, si differenzia dall’infortunio poiché priva delle caratteristiche dell’imprevedibilità.
Infortunio in Itinere: Definizione e significato
Causa di molti contenziosi è la definizione di infortunio in itinere, ovvero quell’infortunio che intercorre nel “normale” tragitto che conduce da casa al luogo di lavoro abituale e viceversa. L’infortunio in itinere è risarcito a prescindere dal mezzo di trasporto pubblico utilizzato: rimane condizione non negoziabile la finalità lavorativa dello spostamento e la congruità degli orari dello spostamento con quelli ordinari del lavoro.
Più articolata è la situazione se l’infortunio avviene con un mezzo privato: andranno verificate le irrinunciabili condizioni per l’uso del mezzo privato in sostituzione di altri mezzi pubblici. Ultima nota: l’Inail non rimborsa mai infortuni causati da uso e d abuso di droga e alcool.
Denuncia Infortunio sul Lavoro: Cosa fare?
L’onere della comunicazione dell’avvenuto infortunio ricade sul lavoratore dipendente: se avvenuto nel luogo del lavoro, il primo ad essere informato dovrà essere il datore di lavoro che provvederà alle cure necessarie. A questo punto sarà il datore di lavoro che invierà una comunicazione all’INAIL nel caso che il referto medico preveda una prognosi superiore ai 3 giorni. La comunicazione va prodotto in maniera telematica entro le 24 ore dall’avvenuto incidente. Ritardi e mancate informazioni all’INAIL sono sanzionati da un minimo da € 1.290,00 a € 7.745,00.
Indennizzo INAIL Infortunio sul Lavoro: Chi paga?
L’infortunio è indennizzato dal datore di lavoro a partire dal giorno dell’avvenuto incidente, considerato a tutti gli effetti come giornata d lavoro completa, e fino ai tre giorni successivi retribuiti invece al 60%. Oltre il quarto giorno l’indennizzo passa in capo all’INAIL che retribuisce:
- Al 60% della retribuzione fino al 90° giorno;
- Al 75% della retribuzione dal 91°giorno e fino alla guarigione del lavoratore.
Unico limite per il lavoratore alla conservazione del posto di lavoro una volta avvenuto un infortunio è il periodo di comporto, ovvero quel periodo di garanzia di 180 giorni in cui l’infortunato mantiene il diritto alla conversazione del posto e alla retribuzione da parte dell’INAIL della spettante indennità.
Una volta superato questo limite il datore di lavoro ha facoltà di recedere dagli obblighi contrattuali per licenziamento per giustificato motivo. Il periodo di comporto può avere durate variabili in virtù del CCNL applicato.
Nuove disposizioni 2017 del Jobs Act
Col decreto semplificazioni si semplificano gli obblighi di registro degli infortuni che erano in capo al datore di lavoro. Si toglie un documento previsto dall’art. 403 del D.P.R. n. 547/1955, che costringeva il datore di lavoro a registrare, su un registro cartaceo e vidimato dall’INAIL, ogni infortunio avvenuto ai lavoratori che comportasse almeno un giorno di assenza.
Adesso rimane l’obbligo di comunicazione degli infortuni superiori ai tre giorni in via telematica all’INAIL. Contestualmente viene tolto anche l’obbligo di comunicazione dell’avvenuto infortunio alla Polizia locale, vigente prima del decreto 151/2015, che obbligava il datore di lavoro alle comunicazioni alla polizia per gli infortuni superiori a tre giorni. Adesso sarà sufficiente la comunicazione telematica prodotta all’INAIL.