Guida alla mediazione obbligatoria

Diritto
Detrazioni figli a carico

Mediazione Obbligatoria: Introduzione al d.lgs 28/2010

Con il d.lgs 28/2010 e l’introduzione della mediazione obbligatoria, il legislatore persegue l’obiettivo di ridurre il contenzioso giudiziario, per rendere il sistema giustizia più stabile e favorire la risoluzione di determinate materie in ambito stragiudiziale, favorendo la diffusione della cultura del ricorso a forme alternative.

Nella pratica, la mediazione è una attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la risoluzione della controversia, talvolta, anche mediante la formulazione di una proposta definitoria.

Le materie rientranti nella mediazione civile obbligatoria

La mediazione civile e commerciale, torna ad essere obbligatoria con riguardo a diverse materie, già previste dal d.lgs 28/2010:

  • Condominio;
  • Diritti reali;
  • Divisione;
  • Successione ereditaria;
  • Patti di famiglia;
  • Locazione;
  • Comodato;
  • Affitto di aziende;
  • Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica;
  • Diffamazione a mezzo stampa;
  • Contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Rimangono escluse dal novero dell’obbligatorietà, le materie con oggetto il risarcimento del danno da circolazione stradale e i procedimenti di consulenza tecnica preventiva.

I mediatori e la fase preliminare di mediabilità

Gli avvocati iscritti all’albo sono di diritto mediatori, sebbene, secondo il dettato normativo, debbano venire adeguatamente formati in materia di mediazione anche mediante percorsi di aggiornamento.

Il procedimento di mediazione non può superare i tre mesi, ed il tempo viene calcolato in base alla data di deposito dell’istanza.

Tuttavia, già nel primo incontro, se viene dichiarata l’indisponibilità delle parti a proseguire la mediazione, il tentativo si considera compiuto e si potrà di conseguenza agire giudizialmente.

In ogni caso, resta necessaria la presenza degli avvocati difensori, al primo incontro come in quelli successivi, sino al temine della procedura.

Nel primo incontro, il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, chiedendo alle parti di esprimersi sull’opportunità di poter proseguire nella mediazione.

L’omologazione dell’accordo di mediazione obbligatoria

Per costituire titolo esecutivo, il verbale deve essere sottoscritto dagli avvocati e dalle parti.

Inoltre, gli avvocati certificano che l’accordo raggiunto, risulta conforme alle norme imperative e all’ordine pubblico, attribuendogli così efficacia esecutiva per le eventuali procedure esecutive necessarie.

Qualora mancasse la sottoscrizione degli avvocati, occorrerà l’omologazione del Presidente del Tribunale competente.

Tipi di Mediazione

Sotto il profilo della fonte, sono previsti tre tipi di mediazione:

  1. Facoltativa, quando viene scelta liberamente dalle parti;
  2. Obbligatoria per legge, nei casi previsti espressamente dal legislatore;
  3. Obbligatoria su ordinanza del giudice, durante le more del procedimento.

La domanda di mediazione obbligatoria

La mediazione può essere instaurata da chiunque, purché verta su questioni riguardanti diritti disponibili, in un’ottica deflattiva e di snellimento della procedura.

Viene ridotto al minimo l’intervento del legislatore statale nella disciplina del puro procedimento, essendo rimessa all’autonomia dei singoli organismi di mediazione la disciplina applicabile, che deve comunque rispettare il dovere di riservatezza e imparzialità del singolo mediatore, rispetto al singolo caso trattato.
La procedura, si attiva mediante deposito di istanza di mediazione, presso la segreteria dell’organismo scelto dall’istante e territorialmente competente.

Nella domanda, devono essere chiaramente indicati i nomi delle parti, l’organismo, l’oggetto e le ragioni della pretesa.
Solo successivamente si avrà la nomina del mediatore competente, effettuata dal responsabile dell’organismo.
Successivamente, gli incontri di mediazione si svolgono senza alcuna formalità rilevante, tipicamente presso la sede dell’organismo di mediazione.

I possibili esiti del procedimento di mediazione

Possono presentarsi diversi esiti, quello più auspicabile è certamente il raggiungimento dell’accordo di lite, in questo caso, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo raggiunto, con il consenso delle parti.
Se invece l’accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare ua proposta conciliativa.

Evidentemente, al termine della procedura conciliativa, l’omologazione dell’accordo consente le forme di attuazione coattiva delle prestazioni indicate nell’atto conciliativo, stante il medesimo valore giuridico dell’accordo omologato e della sentenza giudiziale.

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