È stata da poco pubblicata dall’Agenzia delle Entrate la Guida alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico. In virtù del decreto-legge 22 giugno 2012, n83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n, 134, con l’articolo 11, i tempi per l’accesso alla detrazione fiscale 55%, relativa agli interventi di efficientamento energetico, sono stati prorogati sino al 30 giugno 2013.
Mentre dal dal 1 luglio 2013 l’agevolazione sarà sostituita con la detrazione fiscale del 36%, pervista per le spese di ristrutturazione edilizia che, dal 2012, non ha più scadenza. In cosa consiste l’agevolazione 55%? Vengno riconosciute delle detrazioni d’imposta nella misura del 55% sulle spese sostenute, da ripartire in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione, diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti.
Le riduzioni riguardano l’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e l’Ires (imposta sul reddito delle società). Devono riguardare interventi mirati all’aumento del livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. In particolare competono le spese sotenute per:
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la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
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il miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti);
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l’installazione di pannelli solari;
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la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
Quali sono i limiti di importo? Secondo quanto disposto, le soglie sono calcolate in rapporto al tipo di intervento:
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riqualificazione energetica di edifici esistenti: 100.000 euro (55% di 181.818,18 euro)
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involucro edifici (pareti, finestre, compresi gli infissi, su edifici esistenti): 60.000 euro (55% di 109.090,90 euro)
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installazione di pannelli solari: 60.000 euro (55% di 109.090,90 euro)
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sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale: 30.000 euro (55% di 54.545,45 euro)