Esenzione e detrazione Iva: due misure discordanti. Per quale motivo non possiamo godere delle due soluzioni? Nell’ambito del sistema dell’Iva, il diritto alla detrazione dell’imposta sostenuta ai fornitori spetta solo se i beni e i servizi comperati sono impiegati dal soggetto passivo per compiere operazioni imponibili.
Dal punto di vista concettuale, quindi, non è presente alcun diritto alla detrazione Iva se gli interventi “a valle” vengono esentati. Sulla scorta di tale nozione essenziale, l’impresa che compie operazioni che, secondo la normativa comunitaria, sono imponibili, ma che la normativa nazionale ha erroneamente definito esenti, non può, da una parte, mantenere il trattamento di esenzione.
Dall’altra è possibile reclamare il diritto alla detrazione Iva alla luce dell’illegittimità comunitaria di tale trattamento. L’impresa può richiedere invece la diretta applicazione della norma comunitaria, se incondizionata, per l’applicazione dell’imposta alle proprie operazioni e per esercitare il diritto alla detrazione.
Si tratta di quanto è disposto dalla sentenza della Corte di giustizia Ue del 28 novembre 2013, relativa al procedimento pregiudiziale C-319/12l, inaugurato nel campo di una controversia tra una società che svolge prestazioni didattiche e l’amministrazione finanziaria.
Al centro del contenzioso legale troviamo il regime Iva di queste prestazioni, che la legge polacca sostiene siano esenti dall’Iva, ma che, secondo la società, la normativa comunitaria considera imponibili in quanto rese da un soggetto commerciale che non ha riconoscimento pubblico e ha scopo di lucro.