La dichiarazione dei redditi va fatta su modelli che non sono di immediata comprensione. Nella sua compilazione occorre prestare attenzione soprattutto ai quadri relativi agli oneri deducibili e alle detrazioni d’imposta.
Deduzioni e detrazioni per il 2017
Guida
Spese deducibili e detrazioni sono poste che vanno a diminuire, rispettivamente, il reddito imponibile, fino all’ammontare dello stesso, e l’IRPEF dovuta.
La tipologia di questo tipo di spese è elencata, in modo esaustivo, nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR, artt. da 10 a 16bis). Per una corretta applicazione di queste decurtazioni fiscali, è necessario far riferimento anche alle specifiche contenute nelle istruzioni ministeriali di Unico PF o del mod. 730.
L’inserimento in dichiarazione degli importi corretti di deduzioni e detrazioni, e nella posizione tassativamente indicata nelle istruzioni dei citati modelli, sono condizioni necessarie affinché le stesse poste vengano riconosciute e, quindi, dedotte o detratte.
Elenco degli oneri deducibili
Elenchiamo le principali componenti di costo che il TUIR consente di dedurre dal reddito imponibile e che, salvo modifiche di legge, dovranno essere inserite anche in UNICO (o nel mod. 730) relativo al periodo d’imposta 2016:
- Oneri sostenuti su immobili che concorrono a formare il reddito;
- Spese mediche, sostenute per sé o per i famigliari a carico, compreso il costo per terapie riabilitative e per l’assistenza ai disabili;
- I contributi versati per obbligo di legge, inclusi quelli volontari, per ricongiunzioni o riscatto degli anni di laurea, gli oneri sostenuti a favore del fondo casalinghe, e quelli versati per Colf e badanti;
- I contributi versati a fondi integrativi SSN, fino a un limite di 3.615,20 euro annui;
- Oneri contributivi dovuto per l’adesione a forme pensionistiche integrative, per un importo inferiore a 5.164,57 euro;
- Spese sostenute per le pratiche di adozione, per un massimo del 50% delle stesse;
- Gli assegni versati a favore del coniuge legalmente separato (escluse le somme per il mantenimento dei figli), nonché quelli corrisposti per obbligo testamentario o “donazione modale”;
- Erogazioni versate: a enti non governativi; a favore della Chiesa cattolica, per un importo non superiore a 1.032,91 euro; a università o istituti di ricerca.
Detrazioni d’imposta spettanti ex lege
Vi sono dei bonus d’imposta che spettano non perché vengano sostenute particolari spese, ma per lo status del contribuente e del suo nucleo familiare, nonché per la composizione del suo eventuale patrimonio immobiliare.
Si tratta delle seguenti detrazioni:
- Decurtazione, dall’IRPEF dovuta, della rendita catastale dell’abitazione principale (e di una pertinenza a essa relativa) se di proprietà del contribuente;
- Detrazione per famigliari a carico (per l’ammontare e nei limiti previsti dall’art. 12 del TUIR), siano essi coniugi, figli (anche se nati fuori dal matrimonio e legalmente riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati) o altri parenti in linea retta che risultino conviventi con il contribuente. Per essere considerato “fiscalmente a carico”, il famigliare deve possedere un reddito imponibile annuo non superiore a 2.840,51 euro:
- Bonus d’imposta per i percettori di redditi da lavoro dipendente e assimilati (comprese le pensioni).
Altre detrazioni IRPEF
Le seguenti voci di costo possono essere detratte dall’imposta dovuta nei limiti del 19% del loro ammontare e sempre che non siano state ricomprese tra gli oneri deducibili:
- Interessi passivi su mutui contratti per l’acquisto (o la costruzione) della prima casa, per un importo annuo non superiore a 4.000 euro, e fino a 1.000 euro di spese sostenute per l’intermedizione immobiliare sul sopraindicato acquisto;
- Oneri finanziari inerenti mutui per la ristrutturazione della casa, se contratti dopo il 1997;
- Spese per le ristrutturazioni edilizie, per l’acquisto di mobili, di elettrodomestici ecocompatibili, nonché per il risparmio energetico, nei limiti e con le modalità previste dalle singole leggi speciali;
- Detrazione sui canoni di affitto corrisposti da particolari tipologie di inquilini o se si tratta di abitazione principale;
- Spese sanitarie, diverse da quelle deducibili e solo per la somma eccedente i 129,11 euro, veterinarie (fino a 387,34 euro) e spese funebri;
- Spese versate a titolo di beneficenza a ONLUS, fondazioni per la ricerca o di natura culturale, partiti politici, enti religiosi e altre erogazioni non comprese tra gli oneri deducibili, nonché i contributi associativi per le “società di mutuo soccorso”, nei limiti previsti dall’art. 15 del TUIR;
- Costo annuale delle assicurazioni vita o infortuni, alle condizioni previste dalla legge;
- Spese per istruzione (secondaria o universitaria) e per l’iscrizioni ad “associazioni sportive dilettantistiche”.