La procedura per ottenere la detrazione del 36% in materia di ristrutturazione edilizia agevolata è diventata più semplice a partire dal mese di luglio 2011.
Il proprietario dell’immobile non deve più inviare la comunicazione di inizio lavori al centro operativo di Pescara, è sufficiente fare un’autodichiarazione di inizio lavori e conservarla; non è poi necessario distinguere nella fattura la spesa della manodopera da quella del materiale utilizzato per la ristrutturazione della casa.
In sede di dichiarazione dei redditi sono detraibili ai fini della determinazione dell’ imposta IRPEF le spese:
- di restauro e risanamento conservativo.
- di manutenzione edilizia ordinaria e straordinaria comprese quelle condominiali.
- di manutenzione sulle singole unità abitative, ad esempio, mettere delle piastrelle nuove.
- di acquisto box o di posti auto di pertinenza per quanto riguarda il costo della realizzazione che dovrà essere documentata dal costruttore.
La spesa massima consentita che dà diritto alla detrazione è di 48.000 €.
La detrazione è consentita qualora si acquisti una casa ristrutturata; in questo caso la detrazione del 36% può essere effettuata solo sul 25% della spesa d’acquisto risultante dal rogito.
La detrazione va ripartita in 10 rate che scendono a 5 o a 3, nel caso di soggetti ultrasettantenni o ultraottantenni.
La detrazione d’imposta del 55% ai fini è consentita per le spese:
- di interventi finalizzati al risparmio energetico.
- di installazione di pannelli fotovoltaici impiegati per la produzione di acqua calda ad uso domestico.
- di sostituzione integrale o parziale degli impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza energetica o con caldaie a condensazione.
- sull’involucro dell’edificio.
Per poter fruire della detrazione del 55% oltre alla fattura e all’asseverazione attestante la corrispondenza dei lavori effettuati con i requisiti tecnici richiesti, è necessario produrre l’attestato di certificazione energetica.
Detta certificazione viene rilasciata al termine dei lavori da un tecnico abilitato secondo le indicazioni degli enti locali o secondo lo schema rilasciato dal Ministero dell’economia. Il certificato ACE ha una validità di 10 anni.