Tra i tanti redditi percepiti dal contribuente, o in questo caso dal lavoratore dipendente, ne fanno parte anche quelli derivanti da disoccupazione e assimilati; anche per questi redditi percepiti, il lavoratore percepirà una detrazione per lavoro dipendente prevista dall’art.13 della normativa chiamata TUIR. La detrazione per lavoro dipendente e assimilato non si va ad aggiungere all’indennità che si percepirà durante il periodo in cui il lavoratore non presterà servizio, ma andrà ad agire sull’imposta calcolata sull’indennità lorda spettante, con un importo che andrà a diminuire.
Al momento di percepire l’indennizzo di disoccupazione, al lavoratore dipendente arriverà dall’INPS un bonifico con l’importo da riscuotere insieme ad un’altra comunicazione riguardante i dati analitici riferiti alla disoccupazione ordinaria percepita; se nel documento si noterà che non vi è indicato un importo a debito IRPEF, allora significherà che l’indennizzo di disoccupazione percepito era tale da non dover essere sottoposto a tassazione.
Seppur avendo diritto alla detrazione per lavoro dipendente e assimilato, in quel caso non si potrà godere di tale diritto per mancanza d’imposta; l’INPS successivamente provvederà a mandare a tutti i contribuenti il CUD 2013 in cui figureranno i giorni lavorativi per i quali si aveva diritto alla detrazione per lavoro dipendente e assimilato.
Sono molti i casi che contempla l’INPS in fase di calcolo della detrazione per lavoro dipendente, questo è uno dei tanti a cui il lavoratore si trova molto spesso di fronte, per la risoluzione di queste situazioni e per far chiarezza sulle varie casistiche sarà meglio rivolgersi ad uffici competenti che sapranno far luce su queste problematiche.