Detrazione affitto figlio erasmus: cosa prevede la normativa? Molti di noi stanno compilando il modello 730 del 2013 relativo, e in tanti si chiedo se sia possibile compiere la detrazione spese per un figlio che sta studiando all’estero. Scopriamo insieme quali sono le concrete opportunità fornite dalla normativa.
La detrazione delle spese inerenti l’istruzione è prevista dall’articolo 15 co. 1 lett. e) del D.p.r. 917/86 Tuir e interessa le tasse e i contributi sostenuti per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria sia in Italia che all’estero.
Per quanto concerne i canoni di locazione, questi sono gestiti dall’articolo 15 co. 1 lett. i-sexies) del medesimo D.p.r. 917/86 Tuir. Esso prevede che siano detraibili le spese sostenute dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100km e comunque in una provincia diversa.
Le unità immobiliari coinvolte devono inoltre essere situate nel medesimo comune in cui ha sede l’università oppure nei comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro. Dal primo gennaio 2012 la detrazione è stata estesa, riservando le medesime condizioni e limitazioni, anche ai canoni di affitto sostenuti all’estero dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un’università ubicata nel territorio di uno stato membro dell’Unione europea.
Insomma, è possibile, se si rispettano i requisiti richiesti, fruire della detrazione affitto del figlio che sta conducendo un periodo di studi erasmus.