Detrazione 55 regime IVA applicabile. In base a quanto riportato sul volume “L’IVA in edilizia 2012”, edito da Maggioli Editore e scritto da Giorgio Confente e Annunziata Cusati, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per la realizzazione degli interventi di risparmio energetico, soggetti alla detrazione del 55%, seguono l’imposta sul valore aggiunto prevista per gli interventi di recupero edilizio.
Dal punto di vista concreto ciò significa che per conoscere l’aliquota IVA da applicabile dobbiamo tener presente l’intervento di riqualificazione energetica praticato sull’edificio. Intervento rispetto al quale è stato richiesta la detrazione 55. Possiamo avere, ad esempio, attività di manutenzione, ristrutturazione, recupero o altro ancora.
Per quanto riguarda la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, eseguiti su immobili residenziali, abbiamo un’aliquota IVA pari al 10’%. In base poi a quanto disposto dalla circolare 36/2007 dell’Agenzia delle entrate, in relazione alle manutenzioni ordinarie e straordinarie, “l’aliquota IVA del 10% si applica alle prestazioni di servizi. Le cessioni di beni restano assoggettate alla aliquota IVA ridotta solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito di un contratto di appalto”.
Nelle cessioni di beni con posa in opera avremmo quindi un’aliquota ordinaria del bene, ovvero il 21%. Mentre è applicata l’aliquota del 10% nel caso di recupero e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica.