Ancora in attesa della pubblicazione ufficiale del decreto Crescita, vediamo di fare chiarezza sulle procedure da seguire per richiedere la detrazione 50%, 36% e 55%. Un breve excursus essenziale sulle ultime indicazioni disposte dall’Agenzia delle Entrate.
Secondo quanto disposto dalla circolare 19/E non è più obbligatorio per gli interventi di cui si chiede la detrazione 36% e 50% la comunicazione al centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate. Basta inserire i dati catastali nell’Unico e nel 730. Semplificazione valida per gli interventi realizzati prima e dopo il 14 maggio 2011.
Mentre per gli interventi che intendono richiedere il bonus del 55%, ridotto al 50% dal 1° gennaio al 30 giugno 2013, resta l’obbligo di invio della documentazione, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, all’Enea.
Tra le pratiche abolite, con l’introduzione della circolare 19/E, figura l’obbligo di indicare distintamente l’importo della manodopera nelle fatture per gli interventi di ristrutturazione edilizia (36% e 50%) e riqualificazione e risparmio energetico (55%) prima e dopo il 14 maggio 2011.
Compaiono delle novità anche sul fronte dell’autocertificazione. In base a quanto disposto dalla Entrate, è prevista unicamento per l’attività edilizia libera. Infine, in seguito alla risoluzione 55/E, l’Agenzia delle Entrate ha disposto che per usufruire dei bonus del 36%, 50% e 55% il pagamento delle spese deve essere compiuto via bonifico. Vanno riportate:
- la causale del versamento
- codice fiscale del beneficiario della detrazione
- partita iva o codice fiscale del destinatario del bonifico