Il congedo parentale è un periodo di lontananza dall’attività professionale che spetta ai lavoratori e alle lavoratrici che diventano genitori. Nella platea dei beneficiari sono inclusi anche i contribuenti assicurati ex IPSEMA.
Maternità facoltativa: fino a quanto spetta
Guida
Il congedo parentale, noto anche con il termine di maternità facoltativa, spetta ai genitori di ambo i sessi non in stato di disoccupazione, non sospesi dall’esercizio dell’attività professionale. Non rientrano nel novero dei beneficiari anche i lavoratori domestici.
Il congedo parentale può essere richiesto nei primi 12 anni di vita del figlio. Fondamentale è che, tenendo conto di entrambi i genitori, il periodo complessivo non superi i 10 mesi. La madre e il padre hanno la possibilità di usufruire contemporaneamente del congedo parentale.
Congedi parentali per genitori naturali: ecco le regole
Il congedo parentale può essere richiesto sia dai genitori naturali, sia da quelli adottivi. Nel primo caso è possibile fare richiesta entro i primi 6 anni di vita del figlio, per un periodo complessivo che, tenendo conto delle richieste del padre e della madre, non può superare i 6 mesi.
Nel corso del suddetto lasso di tempo, il genitore lavoratore dipendente che usufruisce del congedo parentale riceve una retribuzione pari al 30% della media giornaliera.
I genitori naturali che intendono invece richiedere il congedo parentale dagli 8 ai 12 anni del figlio devono considerare la mancanza d’indennizzi.
Congedi parentali per genitori adottivi e affidatari: ecco come vengono gestiti
Come già specificato, anche i genitori adottivi e affidatari di entrambi i sessi possono fare richiesta per il congedo parentale.
In questo caso il periodo di assenza dal lavoro per seguire il figlio può essere richiesto entro i primi sei anni dall’arrivo in famiglia del minore. In tali situazioni non vengono considerate come discriminante le condizioni di reddito e il congedo, tenendo conto sia della madre sia del padre, può durare massimo 6 mesi.
I genitori affidatari e adottivi che richiedono il congedo parentale non possono avvalersi di alcun indennizzo se il suddetto periodo viene goduto quando il figlio ha un’età compresa tra gli 8 e i 12 anni.
Gli iscritti alla gestione separata possono richiedere congedi parentali?
Il congedo parentale può essere richiesto anche da lavoratori iscritti alla gestione separata, a patto che non siano titolari di trattamenti pensionistici.
Fondamentali ai fini della concessione del congedo è la totale astensione dall’attività professionale. Il padre iscritto alla gestione separata può usufruire del congedo parentale a patto che abbia versato almeno tre mesi di contributi prima della suddetta richiesta.
Tra le condizioni vincolanti per la concessione rientrano casi come la morte o la grave infermità della madre, l’abbandono del figlio minore, l’affidamento esclusivo stabilito in sede giudiziale, l’adozione o l’affidamento privi di carattere di esclusività.