Il Governo ha stabilito delle importanti detrazioni fiscali sulla riqualificazione energetica degli edifici e delle sue attrezzature destinate al riscaldamento come caldaie, stufe ed impianti di condizionamento. Nel caso particolare degli impianti di riscaldamento si è stabilito che la sostituzione di una caldaia tradizionale con una a biomassa fa parte degli interventi di riqualificazione energetica e che, per questo, è stata stabilita una detrazione IRPEF/IRES del 55% .
La caldaia, per la detrazione 55, deve avere precisi requisiti e deve rispettare le condizioni stabilite dal D.M. 11/03/08, per accedere alle detrazioni fiscali concesse dal Governo infatti, la sostituzione o l’acquisto di questi impianti destinati al riscaldamento, rientrano nel caso particolare della “riqualificazione globale” di edifici già esistenti.
Il potere calorifico della biomassa di una caldaia, che rientra nella detrazione 55, deve infatti avere un rendimento utile minimo conforme alla classe 3, riferita alla norma europea EN 303-5, deve rispettare i limiti legati all’emissione contenuti nel D. Lgs 3/4/06 o dei limiti previsti dai regolamenti regionali, dove presenti.
Una caldaia, per la detrazione 55, deve utilizzare anche biomasse combustibili ammesse ai sensi del D. Lgs 152/2006 e che garantisca, per gli edifici ubicati nelle zone così dette climatiche C, D, E e F i valori destinati alla trasmittanza delle chiusure apribili e assimilabili degli ambienti abitativi come porte, finestre, ecc. riportati nel Decreto del Presidente della Repubblica 2 Aprile 2009, n°. 59.
I soggetti che hanno acquistato o sostituito una caldaia per la detrazione 55 devono rispettare i predetti requisiti e comunicarli all’ENEA per ottenere l’agevolazione fiscale prevista.