Calcolo Ravvedimento Operoso IMU, TASI e ARI

Tasse e Fisco

Ravvedimento Operoso IMU: Aiuto ai contribuenti

Il pagamento dei tributi locali è diventato sempre più complesso, esoso e ricco di date di scadenze. Spesso si salta un versamento o un obbligo dichiarativo proprio a causa della foresta di leggi prodotte ogni anno dal Parlamento. Fortunatamente in caso di errore esiste uno strumento che riduce di molto le sanzioni previste. Si tratta del ravvedimento operoso che è stato reso ancora più conveniente dalla Legge di Stabilità 2015.

Quando si può attivare questa procedura?

Sono sostanzialmente due tipi di violazione che rendono possibile l’applicazione di tale strumento. La prima è il mancato versamento di un tributo. Per l’IMU e la TASI le date sono il 16 giugno per l’acconto o il versamento unico, il 16 dicembre per il saldo. La TARI, cioè la nettezza urbana, la scelta delle scadenze è lasciata quasi del tutto al comune.

In questa ipotesi di violazione si può effettuare il versamento del ravvedimento operoso entro un anno dalla scadenza del mancato versamento. L’altra violazione sanabile è quella dichiarativa. Infatti restano vivi tutti gli obblighi dichiarativi ai fini della TARI ed alcuni per IMU e TASI. La mancata presentazione della denuncia richiesta comporta sanzioni per un minimo di € 50,00. Il ravvedimento è applicabile entro un anno dalla scadenza della presentazione.

Calcolo Ravvedimento Operoso: Come fare

La sanzione prevista dalla normativa per un mancato o parziale versamento è del 30% del dovuto. Quindi, a titolo di esempio, qualora non si fosse provveduto a versare un importo pari ad € 100,00 la sanzione sarebbe pari a € 30,00. Per quanto riguarda la mancata presentazione della dichiarazione l’importo varia a seconda del dovuto annuo ma non può essere inferiore a € 50,00. Per calcolare la sanzione dovuta occorre tenere conto anche del momento in cui si effettua il pagamento:

  • Entro 30 giorni dal mancato versamento del dovuto la sanzione deve essere pari ad 1/10 del minimo, pari al 3%;
  • Entro 90 giorni dal mancato versamento del dovuto la sanzione deve essere pari ad 1/9 del minimo, pari al 3,33%;
  • Entro 1 anno dal mancato versamento del dovuto la sanzione deve essere pari ad 1/8 del minimo, pari al 3,75%.

Tornando all’esempio di un mancato versamento pari ad € 100,00, la sanzione classica sarebbe pari a € 30,00, mentre col ravvedimento operoso entro 30 giorni sarebbe di € 3,00, entro 90 giorni di € 3,33 ed entro 1 anno di € 3,75.

Come calcolare gli interessi

La normativa prevede che vengano versati anche gli interessi legali su base giornaliera come stabilito dal Ministero dell’Economia. Nel corso degli anni tale percentuale è andata sempre più calando raggiungendo lo 0,50% dall’1/1/2015 al 31/12/2015 e toccando lo storico livello minimo dello 0,20% dall’1/1/2016. L’importo è dato da una semplice formula che prevede di moltiplicare l’importo dovuto con la percentuale di interesse legale e il numero di giorni di ritardo. Il risultato va poi diviso per 36500. Qui di seguito un esempio concreto:

100 (l’imposta non pagata)*0.5 (il tasso di interesse legale del 2015)*15 (il numero di giorni maturati nel 2015)/36500 = € 0,02

100 (l’imposta non pagata)*0.2 (il tasso di interesse legale del 2016)*274 (il numero di giorni maturati nel 2016 al primo ottobre)/36500 = € 0,15

Gli interessi totali saranno quindi pari a € 0,17.

Come versare il ravvedimento operoso

Continuando con l’esempio finora sviluppato l’importo totale da versare per il ravvedimento operoso è di € 103,92 ottenuto dalla somma degli € 100,00 non versati, le sanzioni oltre i 90 giorni di € 3,75 e gli interessi legali fino al primo ottobre 2016 per € 0,17.

Il versamento va effettuato tramite un modello semplificato F24 reperibile in banca, presso gli uffici postali e direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre quasi tutti gli istituti di credito che offrono il servizio di home banking forniscono la possibilità di compilare un form online identico a quello cartaceo.

I campi da compilare, oltre a quelli anagrafici, sono:

  • Sezione: sempre EL
  • Cod. tributo: quello relativo al tributo, per esempio 3944 per la TARI
    Codice ente: quello del comune a cui si versa, per esempio L750 per Vercelli
  • Ravv.: con una “X”
  • Numero fabbricati: i cespiti per i quali si paga
  • Rateazione: 0101
  • Anno di riferimento: quello in cui avrebbe dovuto essere versato il tributo
  • Importo a debito versati: l’importo totale
  • Saldo finale: la somma di tutte le righe

È opportuno conservare non solo l’ordine di pagamento ma anche la quietanza, in modo da potere esibire l’idoneo documento all’ente qualora ne facesse richiesta.

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