Contratto Prestazione Occasionale 2017: guida utile

Impresa e Lavoro
contratto di somministrazione

La prestazione occasionale è un’attività prestata in maniera non continuativa nel tempo, non abituale e che si contraddistingue per l’ autonomia e l’ assenza di vincolo di subordinazione, caratteristica imprescindibile invece dei contratti a tempo determinato e indeterminato.

Stipulando un contratto di prestazione occasionale, una persona si impegna a offrire la propria disponibilità sporadicamente e si organizza con mezzi propri, senza nessun coordinamento con il committente, dietro corrispettivo così come dispone l’ art. 2222 del codice civile avente ad oggetto il contratto d’opera.

Introdotta dalla legge Biagi, il cosiddetto D.Lgs n.276/2003, e modificata successivamente dalla Legge Fornero, prevedeva due peculiarità:

  • la durata non doveva essere superiore ai 30 giorni in un anno solare con lo stesso committente;
  • il compenso non doveva essere superiore a 5.000,00 €.

Successivamente è stata abrogata ed introdotto il Jobs Act, legge delega per la riforma del Lavoro. In virtù di questa novità legislativa possiamo affermare che le attività a carattere occasionale sono disciplinate, come summenzionato, dall’ articolo 2222 del codice civile.

Il contratto a prestazione occasionale e la ritenuta d’acconto

Il prestatore deve rilasciare una ricevuta non fiscale al committente indicando i propri riferimenti anagrafici, la data, il numero progressivo della ricevuta, il corrispettivo lordo.

La ritenuta d’acconto è pari al 20% sul compenso lordo e va versata dal committente all’ Amministrazione Finanziaria per conto del soggetto che presta la propria opera. In realtà è un acconto sulle imposte che va applicato solo se il committente è un sostituto d’ imposta, ai sensi del DPR n. 600/73.

Sulla ricevuta per prestazioni occasionali è basilare riportare la data in cui il contribuente ha ricevuto il compenso in quanto la ritenuta ha valore certificativo dell’avvenuto pagamento, nonché serve al prestatore per elaborare la propria dichiarazione dei redditi.

Dal momento che la ricevuta non ha valore fiscale occorre applicare sulla stessa una marca da bollo pari a 2,00 € per importi superiori a 77,47 €. E’ importante sapere che la marca da bollo deve recare data antecedente rispetto all’ emissione della ricevuta e che la stessa può essere chiesta a rimborso al committente del lavoro occasionale.

Nuovo contratto prestazione occasionale: i nuovi voucher

Da luglio 2017 è possibile utilizzare i nuovi voucher per tutti coloro che hanno effettuato la propria opera per un periodo non superiore ai 30 giorni con lo stesso committente e per un importo non superiore ai 2.500,00 € all’ anno per prestazioni effettuate per conto dello stesso datore di lavoro.

Il valore di ogni voucher è pari a 9,00 € all’ ora di cui il 33% va corrisposto in contributi Inps e il 3,5% per la copertura Inail.

Il datore di lavoro non può superare i compensi di 5.000,00 euro all’ anno per tutti i lavoratori. Qualora il datore di lavoro non rispetti i limiti imposti e superi il compenso e le ore stabilite in 280 complessive andrà incontro a sanzioni che oscillano dai 500 € ai 2.500 €, con la conseguenza che il rapporto di lavoro si trasformerà a tempo indeterminato.

Prestazione Occasionale: modalità di acquisto e pagamento voucher

Per poter accedere alle prestazioni occasionali le imprese devono avere meno di cinque lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Sia i committenti che i prestatori devono registrarsi telematicamente sul sito Inps tramite una piattaforma denominata “Lavoro occasionale. In seguito:

il datore di lavoro, prima che abbia inizio la prestazione, è tenuto a comunicare tramite la piattaforma tutti i dati anagrafici del lavoratore, la natura, la durata e il compenso della prestazione;

il lavoratore riceverà notifica della comunicazione. Egli verrà retribuito telematicamente entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, con accredito da parte dell’ Inps sul c/c bancario del lavoratore. Se non può adempiere alla prestazione deve darne comunicazione entro 3 giorni successivi al giorno stabilito per la prestazione.

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