Se si ha intenzione di effettuare una compravendita o una locazione di un bene immobiliare che è sottoposto a vincolo culturale e paesaggistico, bisogna analizzare le norme contenute nel Decreto Legislativo 63/2013, che innovano la materia riguardante la certificazione energetica ed introducono il nuovo attestato di prestazione energetica (APE).
APE Beni Culturali: Definizione
Guida
L’acronimo APE indica l’attestato di prestazione energetica per gli immobili sottoposti a vincolo culturale e paesaggistico. Con il Decreto Legislativo 63/2013 l’Ape Beni Culturali sostituisce il precedente attestato di certificazione energetica (ACE), il cambiamento e l’introduzione del nuovo attestato introduce nuove norme per i trasferimenti a titolo oneroso o gratuito di proprietà immobiliari.
La presentazione dell’attestato di prestazione energetica per i beni culturali è sempre obbligatorio quando avviene un atto di vendita o un contratto di locazione di un immobile sottoposto a vincoli paesaggistici o culturali.
Immobili sottoposti a vincolo paesaggistico o culturale: Quali sono?
L’obbligatorietà dell’APE Beni Culturali è necessaria per due distinte tipologie di beni immobili, indicati nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio all’art. 2:
- Beni culturali: sono gli immobili che possiedono un interesse storico, archeologico, artistico, archivistico ecc.; nella categoria di beni culturali sono inseriti gli immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli enti pubblici territoriali e agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, o a privati a cui sia stata riconosciuta tale categorizzazione del bene;
- Beni paesaggistici: sono gli immobili e le aree che presentano un elevato valore storico, culturale, naturale e morfologico; sono le ville, i giardini, i parchi o i complessi di beni immobili caratterizzati da notevole bellezza naturale, memoria storica e singolarità geologica.
Chi può rilasciare l’APE?
L’attestato di prestazione energetica è stato reso obbligatorio a partire dal 2013. L’APE per essere valido deve essere redatto da un soggetto denominato certificatore energetico, un tecnico che è abilitato alla progettazione di edifici ed impianti (architetto, ingegnere o geometra), accreditato presso la propria Regione.
Per la redazione dell’APE Beni Culturali, il certificatore energetico effettua una analisi energetica dell’intero immobile concentrandosi sull’efficienza energetica degli infissi, degli impianti idraulici e di riscaldamento e se vi sono dei sistemi di produzione di energia alternativa.
Dopo la valutazione generale, si compila l’APE inserendo tutte le caratteristiche energetiche ed i dati catastali dell’immobili, così da poter attribuire una classe energetica all’intero immobile. Il calcolo dell’efficienza energetica, viene effettuato dal certificatore energetico attraverso l’utilizzo di software appositamente creati per adattarsi alla direttiva 2010/31/UE.
La validità dell’attestato di prestazione energetica, solitamente è di dieci anni e deve essere allegato dal proprietario in caso di compravendita o locazione dell’immobile, inoltre deve essere aggiornato nel caso vi siano stati degli interventi di ristrutturazione o di manutenzione che hanno sostanzialmente modificato la classe energetica dell’immobile.
All’attestato di certificazione energetica va allegato il libretto di impianto originale o fotocopiato per verificare l’esatta efficienza energetica degli impianti presenti e la data in cui sono stati redatti. L’APE deve essere inviato entro quindici giorni dal rilascio alla Regione competente per territorio.
Quando si deve presentare la documentazione?
L’APE deve essere presentato:
- per i lavori di nuova costruzione e per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione che modificano circa il 25% dell’immobile( pareti esterne tetti, coperture, etc.);
- se si pubblica un annuncio immobiliare di vendita o di locazione, la classe energetica attribuita all’immobile nell’attestato deve essere indicata;
- in caso di vendita o di nuova locazione il proprietario dell’immobile deve fornire al futuro acquirente l’APE;
- per gli immobili soggetti a vincolo paesaggistico e culturale che sono aperti al pubblico ed hanno una superficie superiore ai 500 mq deve essere presentato l’APE.
Vi è un solo caso di esclusione della presentazione dell’attestato di prestazione energetica per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico e culturale, secondo l’art 3bis del Decreto Legislativo 192/2005 quando “implichi una alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici”.