
Per usufruire dell’IVA agevolata per la detrazione 55, non occorrono degli obblighi burocratici o degli adempimenti particolari, non va inviata nemmeno alcuna comunicazione ad enti istituzionali preposti e non è reso obbligatorio il pagamento tramite bonifico.
Gli interventi previsti per usufruire dell’IVA agevolata per la detrazione 55 riguardano lavori di restauro edilizio, risanamento conservativo e ristrutturazione degli edifici; l’aliquota pari al 10% dell’IVA per la detrazione 55 si applica per la prestazione di servizi da parte di aziende appaltatrici dei lavori che realizzeranno opere di restauro, risanamento e ristrutturazione.
L’IVA agevolata per la detrazione 55 riguarderà anche l’acquisto di beni materiali che saranno necessari per realizzare tali opere e si escludono da quest’agevolazione l’acquisto di materie prime e dei semilavorati; un capitolo a parte va dedicato ai così detti “beni finiti” che sarebbero quei beni che, facenti parte della costruzione di un edificio, mantengono la loro individualità.
Si pensi ad esempio a quei beni che, dopo un certo periodo di usura, non possono più essere riutilizzati e che quindi andranno sostituiti e non più usufruibili, come ad esempio un pavimento fatto di parquet; questi beni non faranno parte dell’agevolazione fiscale e non potranno godere dell’IVA agevolata per la detrazione 55.
Se invece si prendono in considerazione i beni come le caldaie, le porte, le finestre, i sanitari, ecc. questi sono appunto “beni finiti” riutilizzabili che potranno godere dell’IVA per la detrazione 55; l’agevolazione fiscale verrà applicata sia se l’acquisto di tali beni verrà fatto dal committente e sia se, ad acquistare i materiali, sarà la ditta o il prestatore d’opera che compie tali lavori.